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AMMESSA LA PRIMA CLASS ACTION ITALIANA
Come potete leggere, e’ un primo precedente incredibilmente positivo per noi, da utilizzare in tutte le class action in corso e future.
Accoglie in pratica tutte le contestazioni del CODACONS alle loro eccezioni, riconoscendo e motivando tra l’altro, sinteticamente:
1) l’ammissibilita’ delle memorie integrative “post-citazione” non indicate dal testo normativo, (forse l’elemento piu’ contestatoci in tutte le nostre class action in corso, in primis le bancarie) in quanto, secondo il Tribunale di Milano, il legislatore si e’ limitato, in relazione alla prima udienza di trattazione, “a richiedere la pronuncia di una immediata ordinanza in tema di ammissibilita’ ma senza innovare per il resto nella disciplina dell’udienza (che in via “ordinaria” prevede appunto, espressamente, la facolta’ delle parti di “precisare e modificare” le proprie domande”). Questo in quanto “chiaramente funzionale ad una esigenza di fondo di assicurare nella maniera piu’ celere ed adeguata il pieno dispiego delle opposte ragioni delle parti”. E il Tribunale motiva questo, in maniera anche molto intelligente accogliendo le nostre eccezioni, in quanto “il generale potere di precisazione/modificazione della domanda non possa che precedere e non certo seguire il filtro di ammissibilita’ in vista anche dei possibili effetti sulla posizione di terzi”
2) la possibilita’ di modifica della domanda con tali memorie integrative quando “nella narrativa” dell’atto introduttivo risulta gia’ prospettata l’essenza della seconda domanda
3) la possibilita’ di agire come ricorrente anche a “un’avvocatessa del Codacons”, circostanza questa contestata in maniera incredibilmente aspra da controparte, e oggetto di un duro scontro in udienza tra me e l’avvocato di controparte, che considerate e’ il figlio del presidente dell’ordine degli avvocati di milano... E’ molto interessante quello che dicono qui, che in pratica non rileva la professione, etc, della proponente, ma “l’effettiva destinazione dell’acquisto di cui si discute”. Dunque non ammissibile nel caso di “precostituzione delle condizioni per l’avvio di una azione legale di carattere esemplare”. Su questo molto correttamente il Tribunale dice di non avere elementi per valutare, e che sara’ oggetto dell’istruttoria nel merito
4) leggete interessante l’ammissibilita’ della class action NON sulla base dell’art. 140 lettera b) (responsabilita’ produttore, anche perche’ la Voden NON E’ la produttrice del test ma solo la distributrice), ma sulla base della lettera c), che tutela "i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali'. Dunque e’ possibile agire con la class action ANCHE SOLO CONTRO IL DISTRIBUTORE DI UN PRODOTTO CHE LO COMMERCIALIZZI IN MANIERA INGANNEVOLE
5) Molto interessante anche la carenza di indicazioni del Tribunale riguardo CHI potra’ aderire e CON QUALI MODALITA’. Dicono ad esempio che potranno aderire i consumatori che hanno acquistato il prodotto sulla base delle indicazioni fornite dal foglio illustrativo del prodotto “e che naturalmente siano in grado di offrire prova delle menzionate circostanze” (di ingannevolezza). Dunque vorrebbe dire che NON E’ SUFFICIENTE dimostrare di avere acquistato il prodotto, ma e’ necessaria anche la prova di averlo acquistato sulla base della pubblicita’ ingannevole…ma come potra’ il consumatore dimostrarlo?? Testimonianze, etc? E come e’ compatibile questa eventuale necessita’ di ISTRUTTORIE INDIVIDUALI con una class action? Elemento molto interessante sul quale vale la pena riflettere.
ALLEGATA ORDINANZA
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