L'ANATOCISMO BANCARIO
In barba a tutte le medie-piccole imprese che dopo il cambio di rotta segnato dalla Corte di Cassazione nell'anno 1999, confermato nel corso degli anni successivi, hanno pensato di poter finalmente rivendicare un diritto loro negato dagli istituti di credito che sino ad allora avevano in modo illegittimo, attraverso la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e non solo, percepito somme non dovute, l'attuale Governo ha pensato, ancora una volta, di "salvaguardare" le banche.
Un primo tentativo di arginare la valanga di domande di restituzione degli interessi anatocistici si ebbe già subito dopo il nuovo orientamento della Cassazione ed arginato attraverso la famosa delibera CICR del 2000 con la quale si è legittimata la capitalizzazione degli interessi purchè prevista per entrambi gli interessi (debitori e creditori) con pari periodicità.
A distanza di un decennio si torna nuovamente sul punto per cercare di contenere i dovuti risarcimenti. In che modo?
In primis, per comprendere l'odierno tentativo di "salvataggio" da parte del Governo, appare doveroso e necessario precisare che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 24410 del 23.11.2010, ponendo fine alle varie e divergenti interpretazioni di merito circa la decorrenza del termine prescrizionale decennale, ha sancito in modo chiaro ed inequivocabile che il predetto termine decorre a far data dalla chiusura definitiva del conto corrente, con possibilità, pertanto, di poter richiedere tutto quanto corrisposto in costanza del medesimo a titolo di interessi debitori.
Ciò posto si comprende bene quale sia o possa essere la portata del diritto riconosciuto ai correntisti.
Ma, al fine di arginare tale possibilità si è pensato di introdurre nel decreto mille proroghe (comma 9, articolo 2 quinquies) un nuovo, preciso e soprattutto diverso termine prescrizionale. Infatti, se l'emendamento dovesse essere approvato alla Camera il diritto del correntista verrebbe drasticamente ridotto atteso che il termine di cui si discorre decorrerebbe non già e non più dalla data di chiusura del conto ma dalla data di ogni singola annotazione effettuata dal correntista per il ripianamento degli interessi passivi.
Ancora una volta, se così dovesse essere, le Banche, seppur a distanza di tempo, otterrebbero uno schiacciante risultato in danno di tutti i correntisti che si accingono a proporre domanda di ripetizione di interessi anatocistici senza considerare la posizione di quanti hanno già in corso procedure pendenti il cui esito, a questo punto, sarebbe completamente incerto.
Avv. Veronica Judith Orsini - Referente Comitas Campobasso
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