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Centro Studi Codacons - Comitas


INTERESSI DI MORA: PER LE AZIENDE IL BONUS DELL'8% PARTE DALLA SCADENZA DELLA FATTURA

Poche microimprese sanno che dal 2002 chi paga in ritardo č tenuto a pagare anche gli interessi per il ritardo. Dal giorno successivo alla scadenza o, in caso di assenza del termine di pagamento, dalla data della fattura sono dovuti automaticamente e per legge gli interessi moratori annuali dell'8% sull'importo del loro debito.
A differenza della normativa generale del Codice civile, che prevede un tasso dell'1%, il decreto legislativo 231/02, recependo la direttiva europea 2000/35/Ce, ha previsto che non serve la formale costituzione in mora per avere diritto agli interessi per i ritardati pagamenti delle transazioni commerciali. Conviene utilizzare la disciplina del Codice civile (tasso all'1%) solo nei casi in cui non sia applicabile quella del decreto legislativo 231/02 (tasso dell'8%).
Questa disciplina interessa ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo delle transazioni commerciali, derivanti da contratti conclusi dall'8 agosto 2002. Per "transazioni commerciali" si intendono i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. Ai fini di questa normativa la definizione di imprenditore comprende anche i soggetti che esercitano una libera professione; ne sono esclusi i privati e e gli enti associativi con scopo non economico se non svolgono attivitā d'impresa.

Come si fa?