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INTERESSI DI MORA: PER LE AZIENDE IL BONUS DELL'8% PARTE DALLA SCADENZA
DELLA FATTURA
Poche microimprese sanno che dal 2002 chi paga in ritardo č tenuto a
pagare anche gli interessi per il ritardo. Dal giorno successivo alla
scadenza o, in caso di assenza del termine di pagamento, dalla data della fattura
sono dovuti automaticamente e per legge gli interessi moratori annuali
dell'8% sull'importo del loro debito.
A differenza della normativa generale del Codice civile, che prevede un
tasso dell'1%, il decreto legislativo 231/02, recependo la direttiva europea
2000/35/Ce, ha previsto che non serve la formale costituzione in mora per
avere diritto agli interessi per i ritardati pagamenti delle transazioni
commerciali. Conviene utilizzare la disciplina del Codice civile (tasso
all'1%) solo nei casi in cui non sia applicabile quella del decreto
legislativo 231/02 (tasso dell'8%). Questa disciplina interessa ogni
pagamento effettuato a titolo di corrispettivo delle transazioni
commerciali, derivanti da contratti conclusi dall'8 agosto 2002. Per
"transazioni commerciali" si intendono i contratti tra imprese o tra imprese
e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la
prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. Ai fini di questa
normativa la definizione di imprenditore comprende anche i soggetti che
esercitano una libera professione; ne sono esclusi i privati e e gli enti
associativi con scopo non economico se non svolgono attivitā d'impresa.
Come si fa?
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