Padova, 22 aprile 2010
BREVE SINTESI DELL'INTERVENTO DELLA DOTT.SSA G. MARTINA
AL CONVEGNO DI AVVOCATURA INDIPENDENTE
L'attuale architettura normativa in tema di tutela del risparmio rivela l'esistenza di regole differenziate in ragione delle finalità perseguite da quanti sottoscrivono o acquistano prodotti negoziati nei mercati finanziari. Prodotti finanziari, prodotti assicurativi, forme pensionistiche complementari sono rivolti infatti a distinte categorie di soggetti, ciascuna delle quali è portatrice di specifici e peculiari bisogni. È questa la ragione per la quale imprese di investimento, intermediari assicurativi, e più in generale soggetti che intermediano nella circolazione di tali prodotti, sono sottoposti a regole che - seppure il più delle volte nominalmente identiche (si pensi alla valutazione di adeguatezza) - vanno declinate alla luce della natura del prodotto collocato. Nasce da qui l'esigenza di circoscrivere il perimetro dei comparti finanziario, assicurativo e previdenziale, evitando zone grigie di difficile inquadramento sistematico in termini di fattispecie e di disciplina applicabile. Sotto questo profilo, nell'ultimo lustro si è assistito ad un processo normativo volto, per un verso, a riportare nell'alveo finanziario prodotti che in passato erano regolati dalla disciplina assicurativa, nonostante abbiano una spiccata e prevalente componente finanziaria; per altro verso, a ricondurre nell'alveo previdenziale prodotti che - nonostante si prestino anche ad essere forme di investimento di natura finanziaria - realizzano forme pensionistiche complementari. A simile andamento normativo ha corrisposto la sottoposizione degli intermediari lato sensu finanziari all'azione di vigilanza dei diversi regolatori presenti sui mercati finanziari, cui medio tempore è stata peraltro devoluta la competenza (in passato ministeriale) all'irrogazione di sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle regole. La macchinosità dell'azione talora congiunta dei diversi regulators locali, unita alla dimensione transnazionale del fenomeno finanziario, suggerirebbe tuttavia l'istituzione di un'unica Autorità di vigilanza, come d'altro canto era in parte previsto da un disegno di legge della precedente legislatura. Tuttavia, ove si approdasse a tale risultato, per evitare un rimedio peggiore del male l'azione dell'unico regolatore non dovrebbe prescindere dalle molteplici vie che il risparmio può imboccare.
Dott.ssa GIULIANA MARTINA
Docente di Diritto delle Assicurazioni Private
presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell'Università Cà Foscari di Venezia
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