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Centro Studi Codacons - Comitas


MICROIMPRESE ESONERATE DALL'IRAP. CHI NE HA DIRITTO E COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Le tre recenti sentenze della Cassazione (le numero 21122, 21123, 21124 del 13 ottobre scorso) stabiliscono che anche il piccolo imprenditore può ritenersi escluso da Irap quando l'attività svolta non è autonomamente organizzata. L'effettiva possibilità di ottenere il rimborso dell'Irap pagata (e non dovuta) passa per il contenzioso tributario.
Il contribuente ha sostanzialmente due possibilità: 1) non presentare la dichiarazione Irap e quindi non pagare l'imposta (attendendo un eventuale accertamento), 2) presentare la dichiarazione, pagare l'imposta ma chiedere subito dopo il rimborso, con l'opportunità di evitare le sanzioni. Il giudice di merito valuterà la sussistenza di un'autonoma organizzazione in capo al contribuente, necessaria per essere soggetto all'Irap.
Il giudice di merito è dunque l'unico a poter accertare l'esistenza dei requisiti per l'esclusione dall'imposta. La cassazione, infatti, potrà solo vagliare se le commissioni tributarie abbiano esercitato tale valutazione in modo conforme alla legge e con una motivazione adeguata, sufficiente e coerente sul piano logico-giuridico.
I professionisti sono da considerarsi soggetti al tributo regionale solo quando sono responsabili dell'organizzazione e quando vengono impiegati beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per svolgere l'attività oltreché quando si avvalgono, in modo non occasionale, di lavori altrui. Gli stessi principi sono stati assunti ora anche per i piccoli imprenditori. Non è sempre facile però comprendere quando vi sia organizzazione ovvero quando un bene si può ritenere indispensabile; a tal proposito si può dire che un bene non può sicuramente essere ritenuto indispensabile in ragione del valore dello stesso. Rimanendo in tema di valori, va anche rimarcato che non possono essere il reddito e i ricavi alti a determinare l'assoggettamento o meno al tributo. Dalle sentenze della Cassazione emerge, invece, l'elemento dell'autonoma organizzazione può essere in qualche modo connaturato al tipo di attività e al modo in cui la stessa viene svolta.
La Cassazione con le sentenze sopra citate ha definitivamente chiarito che anche il piccolo imprenditore può rientrare a pieno titolo tra i soggetti esclusi dall'applicazione dell'Irap.
Le condizioni di esenzione vanno riscontrate concretamente attraverso l'analisi di: responsabilità (l'imprenditore deve chiedersi se è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione o se, invece, è lui stesso a essere elemento di una struttura più ampia), addetti (l'esclusività dell'opera del titolare rende soggetto passivo chiunque si avvalga stabilmente di dipendenti) e beni (mediante la verifica del registro dei beni ammortizzabili, più è corposo per l'attività prescelta, più è difficile poter aspirare a una esclusione dal tributo regionale).