|
L’ANTITRUST invita il Legislatore a considerare le criticità emerse nell'appliccazione della CMS al fine di porvi rimedio
Per gli affidamenti che per gli scoperti transitori di conto corrente, successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 2-bis, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 2 del 2009, si è verificato un innalzamento dei costi per i correntisti.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi e per gli effetti di tutela dei
consumatori di cui all’articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, intende formulare alcune
osservazioni in merito alle nuove strutture commissionali introdotte dagli Istituti bancari in
sostituzione della Commissione di Massimo Scoperto a seguito dell’entrata in vigore della legge
28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale”.
L’articolo 2-bis, comma 1, del citato decreto ha previsto la nullità delle “clausole contrattuali
aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un
periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido” e la
nullità delle “clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla
banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente”, qualora
il corrispettivo previsto non sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme
effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura
omnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e
non sia evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione
dell’effettivo utilizzo del servizio avvenuto nel medesimo periodo.
A seguito dell’entrata in vigore di tale disposizione numerosi Istituti bancari hanno deliberato
l’eliminazione della Commissione di Massimo Scoperto dalle condizioni economiche applicate nei
rapporti di conto corrente e di affidamento e introdotto delle nuove commissioni volte a
remunerare l’impegno della Banca a mettere a disposizione del cliente una determinata somma per
un determinato periodo di tempo e a compensare l’attività istruttoria necessaria per valutare
correttamente l’affidabilità del cliente in caso di richieste di credito improvvise e di maggiore
entità.
Tali determinazioni sarebbero state conseguenti a profili di interpretazione asseritamente dubbia
della nuova disposizione normativa che avrebbero reso più complessa l’applicazione della
Commissione di Massimo Scoperto e che hanno indotto questi Istituti bancari a ricercare nuove
strutture di prezzo.
Pertanto, avvalendosi della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali concessa
dall’articolo 118, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico Bancario
(T.U.B.), prevista dal Legislatore per l’adeguamento alle nuove disposizioni dei contratti in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto legge, i citati Istituti
bancari hanno inviato alla loro clientela delle comunicazioni contenenti le “Proposte di modifica
unilaterale dei contratti”, nelle quali hanno illustrato le modifiche contrattuali operate in
conseguenza del cambiamento di regime delle commissioni relative alle concessioni di credito in
conto corrente disposto con l’articolo 2-bis del D.L. n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del
2009.
In ordine alle nuove commissioni, che riguardano 1) gli affidamenti e 2) i c.d. scoperti transitori di
conto corrente, si svolgono le seguenti osservazioni.
1) Commissioni applicate con riferimento agli affidamenti
Per quanto concerne i conti affidati, le nuove strutture commissionali introdotte dai suddetti Istituti
bancari sono volte a remunerare l’impegno della Banca a mettere a disposizione del cliente una
determinata somma per un determinato periodo di tempo, omnicomprensive di tutti gli oneri e
commisurate all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente.
Più in dettaglio, le commissioni in questione vengono calcolate sulla base della seguente formula:
Commissione = aliquota Commissione x importo affidato x giorni in cui la somma è a
disposizione del cliente/giorni complessivi del periodo di liquidazione
Tali strutture commissionali - che hanno assunto varie denominazioni a seconda dell’Istituto
bancario di riferimento - si differenziano dalla Commissione di Massimo Scoperto in quanto,
mentre la Commissione di Massimo Scoperto veniva applicata solo in caso di effettivo utilizzo del
fido, secondo una logica “pay per use” del picco debitorio, esse vengono applicate in modo fisso,
poiché non aumentano con il maggior utilizzo del fido, costituendo delle “flat fee” per la
disponibilità di quest’ultimo, tali da consentire al cliente di conoscere ex ante il costo complessivo
dell’affidamento.
Detto in altri termini, mentre le nuove commissioni devono essere sempre pagate dai clienti
affidati, indipendentemente dal fatto che utilizzino o meno il plafond messo a disposizione, la
Commissione di Massimo Scoperto presentava il vantaggio di essere addebitata solo nel caso in
cui si fosse venuta a creare la posizione debitoria, i.e. fosse stato utilizzato il fido.
In ragione di quanto evidenziato si ritiene, dunque, meritevole di apprezzamento il fatto che il
legislatore abbia previsto che tali commissioni siano predeterminate con patto scritto non
rinnovabile tacitamente, in quanto così facendo sono stati evitati automatismi unilaterali nella loro
determinazione e modificazione. Ciò nonostante va, tuttavia, rilevato che mentre è piuttosto
plausibile che lo strumento pattizio verrà utilizzato nei rapporti contrattuali intercorrenti tra la
Banca e il cliente/impresa, è invece meno probabile che a tale strumento sarà fatto ricorso nei
rapporti contrattuali tra la Banca e il cliente/consumatore, ai quali solitamente vengono applicate le
condizioni standardizzate tipiche dei contratti di massa.
In data 5 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del D.L. 1°
luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali.” che all’articolo 2, comma 2, ha previsto “allo
scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della Commissione di
Massimo Scoperto” disposto dal citato articolo 2-bis del D.L. n. 185 del 2008, convertito con
modificazioni in legge n. 2 del 2009, un’integrazione del primo comma di quest’ultimo, nella
quale si è stabilito che l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a
disposizione delle somme non potesse superare lo 0,50%, per trimestre dell’importo
dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.
Questo intervento normativo ha fatto in modo che le commissioni in questione, che sino a quel
momento prevedevano aliquote trimestrali che variavano dallo 0,90% al 1,50% trimestrale, ovvero
aliquote annue ricomprese tra il 3,60% e il 6%, venissero ricondotte alla misura massima dello
0,50% dell’importo affidato per trimestre da parte degli Istituti bancari che le applicavano.
L’analisi dell’Autorità ha evidenziato che prima dell’ultima modifica legislativa, in via generale, si
potevano riscontrare i seguenti effetti sul consumatore:
– se gli utilizzi delle somme avvenivano entro il fido, la Commissione di Massimo Scoperto era
sempre più conveniente, mentre nei casi in cui si verificava uno sconfinamento le nuove
commissioni erano più vantaggiose, in questo modo penalizzando i comportamenti dei clienti
virtuosi1;
– se il massimo utilizzo nel trimestre era pari al fido, sostanzialmente gli importi addebitati a
seguito dell’applicazione della Commissione di Massimo Scoperto e dell’applicazione delle
commissioni sostitutive coincidevano.
Inoltre, si poteva constatare una natura regressiva delle nuove commissioni, che risultavano
mediamente più penalizzanti per i clienti che avevano disponibilità di credito (affidamenti) minori,
in quei casi in cui le aliquote previste crescevano al decrescere dell’importo del fido concesso ai
clienti. Tale prassi non appariva, tuttavia, comprensibile data la ratio delle nuove commissioni in
base alla quale le stesse dovrebbero essere applicate al fine di remunerare l’impegno della Banca a
mettere a disposizione del cliente una determinata somma per un determinato periodo di tempo.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del D.L. 1°
luglio 2009, n. 78, tale regime è stato modificato e le nuove strutture commissionali sono state rese
più vantaggiose essendo stato notevolmente ridotto il loro importo per ogni livello di credito
concesso, già a partire da un ammontare di utilizzo di quest’ultimo superiore a circa la metà, in tal
modo risolvendo ab origine il problema circa l’eccessiva onerosità delle stesse rispetto alla
Commissione di Massimo Scoperto.
2) Commissioni applicate con riferimento ai c.d. scoperti transitori di conto corrente
Con riferimento agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente, i c.d. scoperti
transitori di conto corrente, l’articolo 2-bis, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, convertito con
modificazioni in legge n. 2 del 2009, ha previsto l’eliminazione della Commissione di Massimo
Scoperto, sancendo l’illiceità di qualsiasi suo addebito in tale ipotesi. A seguito di questa modifica
gli Istituti bancari hanno applicato nuove condizioni economiche in caso di utilizzo di fondi su
rapporti non affidati.
Queste nuove condizioni economiche - che assumono nominativi e modalità di calcolo differenti a
seconda dell’Istituto bancario di riferimento - rappresentano forme di addebito forfetario,
finalizzate a compensare l’attività istruttoria necessaria al fine di poter autorizzare i suddetti
scoperti transitori di conto corrente.
Dalle informazioni in possesso dell’Autorità è possibile ricondurre le nuove condizioni
economiche alle seguenti principali tipologie:
1. forme di addebito forfetario applicate giornalmente al verificarsi di un importo minimo di
scoperto, che prevedono un tetto massimo di addebito trimestrale;
1 Ciò anche in ragione del livello lievemente più alto delle aliquote all’epoca previste per queste nuove commissioni
rispetto a quello delle aliquote previste per la Commissione di Massimo Scoperto, che si aggiungeva all’ammontare già più
elevato della loro “base imponibile” rappresentata dall’intero ammontare del fido.
2. forme di addebito forfetario applicate a scaglioni di importo del saldo debitore registrato, che
prevedono un tetto massimo di addebito;
3. forme di addebito forfetario fisse applicate al verificarsi di un importo minimo di scoperto e di
un determinato periodo di permanenza del saldo debitore, che prevedono un tetto massimo di
addebito trimestrale;
4. forme di addebito forfetario fisse;
5. forme di addebito forfetario fisse applicate giornalmente.
Per quanto concerne la prima tipologia, le condizioni economiche che ne fanno parte, essendo
commisurate ai giorni di permanenza dello scoperto, penalizzano maggiormente quei clienti che si
trovano in una situazione di scoperto di conto per consistenti periodi, superiori a 31 giorni
complessivi, e meno coloro che si trovano in situazione di scoperto di conto occasionale. A tale
riguardo, va tuttavia considerato che la permanenza in uno stato di scoperto di conto per
consistenti periodi rappresenta un’anomalia che dovrebbe essere sanata dal consumatore con la
richiesta di concessione di un affidamento alla Banca.
Per quanto concerne, invece, la seconda tipologia, le commissioni che ne fanno parte penalizzano
maggiormente quei clienti consumatori che, non autorizzati, utilizzano somme d’importo elevato,
secondo un sistema progressivo a scaglioni di addebito. Va evidenziato, poi, che in questo caso
come nel precedente, le condizioni economiche in questione sono applicate in presenza di saldi
debitori anche solo per valuta.
Con riferimento, poi, alla terza tipologia, le relative condizioni economiche prevedono un costo
fisso con dei correttivi che potrebbero tener conto dei c.d. “sconfini di valuta”2, rappresentati
dall’importo minimo di scoperto e dal periodo minimo di permanenza del saldo debitore. Esse
risultano, tuttavia, non proporzionali all’importo ed ai giorni di permanenza dello scoperto stesso.
Con riferimento alla quarta tipologia, le forme di addebito non tengono conto dell’ammontare
dello scoperto e della durata del medesimo, né prevedono alcuna soglia minima d’importo del
saldo debitore al verificarsi della quale è previsto il loro addebito; esse rappresentano quindi delle
vere e proprie penali a cui incorre il correntista nel momento in cui effettua utilizzi superiori alla
provvista del proprio conto corrente.
Con riferimento, infine, all’ultima tipologia, le condizioni economiche che ne fanno parte non
sono commisurate, come nel caso precedente, all’importo dello scoperto né prevedono alcuna
soglia minima d’importo del saldo debitore al verificarsi della quale è previsto il loro addebito, ma
sono commisurate ai giorni di permanenza dello scoperto.
Naturalmente anche per queste due ultime tipologie di condizioni economiche l’addebito avviene
anche solo in presenza di sconfini di valuta.
L’Autorità ha preso in considerazione sette Istituti bancari, le cui condizioni valgono anche per gli
altri Istituti del gruppo bancario di appartenenza, che possono considerarsi rappresentativi del
sistema bancario, in quanto includono tutti i maggiori operatori del settore e ha effettuato con
riguardo agli stessi un raffronto tra le condizioni economiche attuali e quelle precedentemente
applicate. Da tale raffronto è emerso che considerando importi e durate di permanenza dello
scoperto rappresentativi di un comportamento medio dei correntisti non affidati le nuove
condizioni economiche si presentano quasi sempre peggiorative in termini d’esborso economico
per i clienti rispetto alla Commissione di Massimo Scoperto e alle altre voci di costo in precedenza
previste.
2 Lo “sconfino di valuta” ricorre solitamente quando il cliente effettua un versamento a fronte di un pagamento rispettando
la stessa data contabile (entrambe le operazioni sono registrate sul conto contemporaneamente), ma la data valuta di
quest’ultimo precede quella del primo. Ciò determina il possibile verificarsi di saldi contabili a credito a fronte di saldi
liquidi a debito.
In cinque casi, le nuove condizioni sono risultate peggiorative rispetto a quelle previste prima
dell’entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, di conversione del D.L. n. 185 del 2008, in un caso
sostanzialmente equivalenti e in un altro, invece, più vantaggiose.
Con riferimento ai casi in cui si è pervenuti ad un risultato peggiorativo, è da evidenziare che si è
riscontrato un aumento dell’importo di queste condizioni economiche applicate in caso di scoperti
di conto corrente in una misura che varia da circa il doppio sino a quindici volte.
Conclusioni
Da quanto sopra rilevato emerge che sia per gli affidamenti che per gli scoperti transitori di conto
corrente, successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 2-bis, comma 1, del D.L. n. 185 del
2008, convertito con modificazioni in legge n. 2 del 2009, si è verificato un innalzamento dei costi
per i correntisti.
Per quanto concerne gli affidamenti, tale innalzamento ha incontrato un limite soltanto a seguito
dell’ultimo intervento legislativo, che ha ricondotto le aliquote dei corrispettivi previsti per la
messa a disposizione di fondi da parte delle Banche entro un valore più contenuto.
Per quanto concerne, invece, i c.d. scoperti transitori di conto corrente la situazione è risultata
nettamente peggiore rispetto alle strutture di prezzo precedentemente previste e permane in tal
modo ancora oggi.
L’Autorità invita pertanto il Legislatore a considerare le criticità sopra evidenziate al fine di porvi
rimedio.
|