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LE IMPRESE TROPPO SPESSO COLPITE DAL REATO DI USURA BANCARIA.
La legge 108/96 ha innovato e modificato la previgente disciplina del reato di usura introducendo gli effetti in campo civile del reato penale di usura.
L'art. 644 cp al IV° comma, così come modificato dalla legge 108/96, specifica che: "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito."
A seguito dell'entrata in vigore della legge 108/96 è emersa la possibilità di configurare il reato di usura in relazione alla condotta posta in essere da taluni soggetti economici finanziari istituzionalizzati (Banche e Finanziarie) attraverso una interpretazione distorta della legge 108/96 disciplinante la fattispecie penalistica.
Basti pensare che una delle principali aggravanti del reato è la commissione dello stesso ad opera di istituti finanziari e banche.
L'accertamento giudiziale del reato di usura in danno dell'imprenditore commerciale e del professionista, ha significanti risvolti civilistici sul contratto e sull'esito del rapporto intrattenuto dal correntista.
Infatti la legge 108/96 ha modificato l'art 1815 del codice civile nel seguente modo: "se sono stati pattuiti interessi usurari, la clausola è nulla e nulla è dovuto a titolo di interessi". Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge, ossia prima del 1996, se il tasso di interesse è divenuto usurario si riporta il valore nei limiti del tasso soglia.
Conseguentemente, se dai saldi debitori dei correntisti affidati si eliminano, per effetto dell'usura, le voci di costo che hanno composto il dato "interesse usurario" innanzi descritte (interessi passivi, commissioni, remunerazioni e spese) è evidente che per la vittima del reato di usura, anche sul piano civilistico, ci possa essere una vera "GIUSTIZIA" sanzionando la banca, responsabile di condotte inquadrabili nell'ipotesi di reato indicato, con una notevole riduzione delle esposizioni.
Vantaggi per il correntista:
1. l'accertata usurarietà dei tassi, non è dovuto alcun interesse sul prestito ricevuto se stipulato dopo il 1996 ( n.b. nella dizione tasso di interesse rientrano gli addebiti anche qualsiasi commissione, le commissioni di massimo scoperto e le spese);
2. se il contratto è precedente al 1996 ed il tasso di interesse risulta essere usurario il debito deve essere ricalcolato applicando il tasso più basso di quello pattuito coincidente con il tasso soglia usura.
3. il correntista usurato può richiedere ed ottenere un risarcimento dei danni morali per aver subito le conseguenze del reato.
4. la possibilità di accedere a mutui agevolati(senza il pagamento di alcun interesse) per fini aziendali accedendo al fondo di solidarietà istituito con la legge 108/96.
Tanto si evidenzia anche in una significativa e recente sentenza del Tribunale di Chieti, emessa in data 1.10.2008, n.766/2008 che ha dato una svolta al panorama della giurisprudenza civilistica in tema di usura bancaria.
E' una delle più incisive sentenze con la quale viene data esatta applicazione alla legge 108/96 e nelle modalità di calcolo del TEG (tasso effettivo globale = costo effettivo del finanziamento) e sulle conseguenze di diritto sostanziale per l'imprenditore usurato, ponendo rimedio anche alle conseguenze indirette e pregiudizievoli sull'immagine commerciale dell'imprenditore.
Il Tribunale avendo accertato la usurarietà dei tassi applicati all'imprenditore, ha riconosciuto per ogni anno di apertura del conto una somma a titolo di risarcimento in favore del correntista per i patemi d'animo ed i disagi sofferti in conseguenza dell'illecito comportamento dell'Istituto di credito che aveva costretto l'imprenditore a destinare tutte le proprie risorse finanziarie per far fronte alle illecite richieste della banca che, applicando interessi commissioni e spese usurari, aveva quasi triplicato l'ammontare delle somme richieste, determinando quello sconfinamento dall'importo affidato più volte indebitamente segnalato alla Centrale Rischi della Banca D'Italia ".
Il Tribunale ha così ridotto l'importo del saldo debitore a carico dell'imprenditore, ha condannato la Banca al risarcimento dei danni morali, ha ordinato la cancellazione della iscrizione pregiudizievole nella Centrale Rischi della Banca D'Italia del nominativo dell'imprenditore e, soprattutto, ha rimesso gli atti alla Procura della Repubblica competente essendo il reato di usura procedibile d'ufficio.
Ciò a riprova che finalmente qualcosa sta cambiando per i diritti degli utenti dei servizi bancari nel pieno rispetto e tutela dei loro diritti.
Le norme vigenti e le "non leggi " applicate.
Alcuni passi illuminanti di una delle prime ordinanze di un Gip napoletano, il dott. Giordano in materia di usura bancaria, aiutano a comprendere la possibilità di inquadrare nella condotta posta in essere da talune banche.
"La ratio della normativa sull'usura, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 644 c.p. dalla L. 108/96, è stata quella di impedire che surrettiziamente si possa realizzare una "usura lecita" attraverso una maliziosa disciplina contrattuale. Per tale motivo è stato sancito che nel TEG (Tasso Effettivo Globale) vadano ricompresi tutti i costi e le spese, ad eccezione delle sole imposte e tasse.
Le Banche però, hanno assunto come parametro per la determinazione del costo del denaro le "Istruzioni della Banca d'Italia" emesse per la rilevazione del T.A.E.G. che contrastano solo apparentemente con la lettera dell'art. 644 comma 4 c.p. e con l'art. 2 comma 1 della legge 108/96. Queste "Istruzioni", meri atti interni privi di alcun valore giuridico, escludono dalla determinazione del tasso di interesse numerosi costi. Tra questi vi sono oltre alle imposte e tasse: le spese legali e assimilate, gli interessi di mora e oneri assimilabili, gli addebiti per tenuta conto e per il servizio incassi e per i servizi accessori, le spese per assicurazioni, la commissione di massimo scoperto.
Dette "Istruzioni della Banca d'Italia", in effetti, sono dettate esclusivamente da evidenti esigenze statistiche di rilevazioni di dati scaturenti dall'obbligato esame di classi e categorie non omogenee di costo, non essendo possibile, in quanto assolutamente soggettivo, il rilievo di alcune voci di costo (es. la Commissione di Massimo Scoperto) che, appunto, Banca d'Italia ha provveduto a ricomprendere nell'aumento del 50% del TEG.
Ora, è evidente che nella determinazione del tasso effettivo globale delle Banche (cioè il costo del denaro), ai sensi dell'art. 644 c.p., non possano applicarsi gli stessi criteri di calcolo dettati dalla Banca d'Italia nelle sue "istruzioni alle Banche", poichè detti criteri trovano giustificazione, come detto, unicamente nelle esigenze statistiche di rilevazione omogenea, che non possono tenere conto anche di dati ed elementi di costo estremamente soggettivi e di non facile rilevazione.
Nella determinazione del tasso soglia applicato dalle Banche si dovrà, dunque, tenere conto di tutte le commissioni, nessuna esclusa, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, nessuna esclusa.
Ma esaminiamo in dettaglio il ruolo istituzionale della Banca d'Italia e del Ministero del Tesoro, nella Rilevazione del T.A.E.G. e del tasso soglia.
La Circolare della Banca d'Italia emanata come "Istruzione per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della Legge sull'usura (108/96 art. 2)", consta di due sezioni: la sezione prima reca "Istruzioni per la segnalazione"; la sezione seconda "le modalità tecnico-operative per l'inoltro dell'informazione".
La Banca d'Italia non è intervenuta per dettare sue norme riguardo alla metodologia di calcolo del T. E. G. da parte delle singole Banche (cioè il costo del denaro) ai sensi dell' art. 1 della L. 108/96, né poteva farlo.
Il dettato dell' articolo 2 della Legge 108/96 prevede: "1. il Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano del Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, di remunerazione a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle Banche e dagli imprenditori finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano del Cambi e della Banca d'Italia".
La Banca d'Italia, come detto, a tal punto, emana le sue istruzioni sulla rilevazione dei tassi praticati dalle Banche. E' indiscutibile che il dettato legislativo appena riportato non sia stato pienamente rispettato, ed è altrettanto indiscutibile che la media così rilevata viene aumentata della metà, diventando così il limite previsto dal 3^ co. dell'art. 644 del c.p. oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
In altri termini la Banca d'Italia ha scelto, per ragioni evidentemente pratiche, di sintesi e statistiche, un metodo di raccolta dei dati ed in tal modo ha ritenuto di adempiere al disposto dell'articolo 2 della Legge 108/96.
Tale operazione però, sebbene condotta in maniera discutibilissima, non può mutare i termini per la determinazione del T.E.G. stabiliti dall'art. 1 della 108/96 (Costo effettivo del credito)".
Invece le Banche, interpretando detta Circolare, si sono difese davanti alle Procure Italiane affermando, in sintesi, che la Banca d'Italia ha emesso proprie "istruzioni" indicando le spese non collegate al costo del denaro, che non vengono quindi calcolate agli effetti dell'usura.
Lo stesso G.i.p. afferma che: "è pacifico che l'art. 644 c.p. detta delle perentorie indicazioni sul calcolo del tasso soglia che devono essere rispettate: pena, l'evidente e indiscutibile violazione della legge.
Le Banche, non contemplando nel calcolo del TEG tutte le spese collegate all'erogazione del credito, commettono un reato penale.
La Banca d'Italia, infatti, non ha la veste nè la funzione di interferire in tale ambito e difatti l'art. 2 della citata legge non gliela conferisce.
Non vi è alcuna norma che attribuisca alla Banca d'Italia poteri di intervento nè sulle metodologie di calcolo né sulla discriminazione degli elementi da includere o escludere nella determinazione del T.E.G. delle Banche previsto dall'art. 644 del codice penale.
La funzione della Banca d'Italia, in questo ambito, è quella di rilevare i tassi medi; il dovere degli Istituti erogatori del credito è quello di modulare le proprie richieste alla clientela entro i limiti previsti dalla Legge 108/96 riferiti alla media dei tassi pubblicati, pena il compimento del reato di usura.
In definitiva la Banca d'Italia, nelle sue "istruzioni", ha riportato l'art. 644 c.p. per il calcolo del tasso, che deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, e collegate all'erogazione del credito.
Successivamente in apparente contraddizione con quanto sopra indicato dichiara di non tener conto della c.m.s. e delle altre spese, ma solo " per la rilevazione ex-art. 2" perché non omogenee e pertanto vengono ricomprese nell'aumento del cinquanta per cento del TEG.
Solo una intenzionale distorta interpretazione di tale Circolare può portare a non tener conto di varie spese e della Commissione di Massimo Scoperto nella determinazione del tasso applicato dalle Banche, integrando così una palese violazione del c.p. in materia di usura.
E' difatti impensabile che la Banca d'Italia possa aver emanato una circolare in diretto contrasto con una norma del codice penale. Tale violazione può essere riconducibile solo al comportamento doloso degli Istituti di Credito. Essi difatti hanno posto in essere reati di usura snaturando a proprio beneficio la sopra citata circolare della Banca d'Italia".
Uno degli elementi del costo del finanziamento più incisivi nel determinare la usurarietà dei tassi è proprio la commissione di massimo scoperto.
Che la Commissione di massimo scoperto sia parte integrante del costo del denaro è ormai giurisprudenza consolidata.
L'azione dolosa di talune Banche emergerebbe nel fatto che detta interpretazione non si riduce ad un fatto isolato o personale, nè potrebbe parlarsi di mero errore.
Articolo scritto da Avv. Gaia D'elia - Comitas Roma. Il materiale per la redazione di questo articolo è stato tratto anche dai siti www.nousurabancaria.it, www.orsiniemidio.it e www.adusbeff.it.
>> SENTENZA
>> ORDINANZA SUPERAMENTO DEL TASSO DI USURA
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